Comunicare una rilevazione amianto

Data di pubblicazione:
21 Luglio 2022

Censimento dell’amianto
In base alla L. 257/92 i proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ATS la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 17/2003 ha esteso l’obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (amianto in matrice compatta).
I modelli per la notifica della presenza di amianto sono riportati nell’Allegato 4 del PRAL.
Il censimento viene svolto dalle ATS in collaborazione con i Comuni e le Province.
Il PRAL stabilisce che occorre comunque favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l’autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati. A tal fine i Comuni mettono a disposizione l’apposito modulo di cui all’Allegato 4 (Modulo NA/1).

Obblighi dei proprietari
A tutt’oggi non esiste l’obbligo di rimozione dei materiali contenenti amianto, a meno che non sia stata rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre. Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario di un edificio, l’amministratore o il responsabile dell’attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.

Tale programma implica:

  • designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
  • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente manomesso;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di interventi manutentivi ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissione dei materiali contenenti amianto. A tal fine dovranno essere predisposte specifiche procedure per le attività di manutenzione e dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili provvede a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ATS competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Inoltre, in base alla Legge 257/92 e alla L.R. 17/2003, i proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’ATS la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando il modulo di cui all’allegato n. 4 del PRAL ((Modulo NA/1).

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto deve essere effettuata secondo il Protocollo Regionale approvato con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008. La valutazione, che deve essere sottoscritta da personale qualificato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Tecnico con patentino regionale per l’amianto), permette di calcolare l’Indice di Degrado (I.D.). In base al risultato ottenuto, gli interventi da attivare saranno:

  • nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
  • esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
  • rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:

  • la sovracopertura
  • l'incapsulamento
  • la rimozione

La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in cemento-amianto che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.

NORMATIVA
L’uso di materiali contenenti amianto è soggetto alla Legge n. 257/1992 - “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. L’art. 10 di tale Legge prevede l’adozione, da parte delle Regioni, di piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

La Regione Lombardia ha emanato la L.R. 29 settembre 2003, n. 17 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, con la quale viene data attuazione alle disposizioni della Legge 257/92, estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta. L’art. 6 di tale legge stabilisce che i proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto hanno l’obbligo di comunicare tale presenza all’ATS competente per territorio.

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato ai sensi dell’art. 10 della L. 257/92 e dell’art. 3 della L.R. 17/2003, è stato approvato con d.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005.

Il PRAL, in base a quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. 17/2003, contiene le azioni e gli strumenti per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge stessa all’art. 1, ovvero:

  • la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto;
  • la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto;
  • la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell’amianto.

Ultimo aggiornamento

Giovedi 21 Luglio 2022