Informazioni Ufficio Anagrafe

Data di pubblicazione:
03 Dicembre 2020
Prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità

Si avvisa che l’art. 104 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", al fine di evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetto di ridurre l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19, ha previsto la proroga, al 31 agosto 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020.
 
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)
 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
 
 
                                                                             Art. 104
 
                                          (Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento)
 
1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di  riconoscimento  e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c),  d)  ed  e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,rilasciati  da  amministrazioni  pubbliche,  scaduti  o  in  scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita'  ai  fini  dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Certificazioni anagrafiche
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (art. 40, D.P.R. 445/2000).
 
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi non possono più accettare né richiedere certificati al cittadino, ma possono acquisire i dati d'ufficio presso le Amministrazioni certificanti o verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà compilate e prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati.
 
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati solo per la loro produzione a privati.
 
Sui certificati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
 
I certificati anagrafici relativi alle persone residenti nel Comune,  rilasciati dall’Ufficio anagrafe sono:
   
  • residenza
  • stato di famiglia
  • contestuale (es.: residenza e stato di famiglia)
  • cittadinanza
  • esistenza in vita
  • nascita
  • matrimonio
  • morte
  • stato civile
  • godimento dei diritti politici
 
N.B.: tutti i certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione.
I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. I certificati contenenti dati non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Modalità
I certificati, in base all’uso per il quale vengono utilizzati, sono rilasciati in carta semplice o in bollo. Se il certificato viene rilasciato in bollo il richiedente dovrà acquistare il bollo esternamente.
Le persone che non possono recarsi personalmente presso gli sportelli dell’Anagrafe, possono richiedere la spedizione dei certificati per posta inviando richiesta scritta indirizzata all’Anagrafe specificando i dati anagrafici, il certificato che si richiede e l’uso. Dovranno inoltre allegare una busta affrancata con i dati del destinatario e l’importo corrispondente al costo del certificato.
 
Costo
€ 0,26 se in carta semplice (diritti di segreteria)
marca da bollo da € 16,00  e € 0,52 diritti di segreteria 
 
 
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE - DPR 30 luglio 2012 n. 154 - Regolamento di attuazione dell'art.5 del D.L. 9/02/2012, n. 5, convertito in L. 4/04/2012 n°35 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” – Modalità di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo reale”).
DAL 9 MAGGIO 2012  le dichiarazioni anagrafiche per trasferire la propria residenza nel comune con provenienza da altro comune o dall’estero, per cambiare abitazione nell’ambito del comune o per trasferire la propria residenza all’estero  devono essere presentate utilizzando la modulistica ministeriale:
Cliccare sulla sezione: INFORMAZIONI - MODULISTICA
 
Perchè la dichiarazione sia valida e quindi registrata occorre che i moduli siano compilati nelle parti obbligatorie (contrassegnati con asterisco *) e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento del dichiarante. La dichiarazione priva dei dati obbligatori è irricevibile. 
 
Documentazione necessaria da presentare per attestare la legittima occupazione di immobile
L’art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
In applicazione di tale norma di legge, coloro che intendono chiedere la residenza nel Comune o effettuare un cambio di abitazione all'interno del Comune, devono produrre, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es. rogito, contratto di locazione, etc) oppure produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

 
Modalità di presentazione della domanda (dichiarazione):
 
 
  • Direttamente all’Ufficio Anagrafe – Piazza della Repubblica 37 - 1° piano (tel 0384 822207)
  • per fax al N° 0384 822252
  •  per raccomandata indirizzata a:  Comune di Mede (PV) – Ufficio Anagrafe – Piazza della Repubblica 37  - 27035 - MEDE (PV)
  •  per via telematica ad una delle seguenti condizioni:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;
2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
ad uno dei seguenti indirizzi:
PEC (Posta Elettronica Certificata) del comune:  comunedimede@pec.it
e-mail Ufficio Anagrafe : anagrafe@comune.mede.pv.it
 
Allegati:
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino di stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell’allegato A presente nella sezione INFORMAZIONI - MODULISTICA.
Il cittadino di stato appartenente all’Unione Europea deve allegare anche la documentazione indicata nell’allegato B,  presente nella sezione INFORMAZIONI - MODULISTICA
Tempi del procedimento:
 La registrazione delle dichiarazioni anagrafiche relative all’iscrizione anagrafica, al cambio di abitazione o la cancellazione per trasferimento all’estero viene effettuata dall’Ufficio Anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione. A seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) l’ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o per il cambiamento di abitazione (accertamenti relativi alla dimora abituale e verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea). Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si intende confermata.
Nel caso gli accertamenti abbiano esito negativo ovvero venga verificata l’assenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, l’Ufficio Anagrafe provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente e a comunicare le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati, oltre che al dichiarante,  alle autorità di pubblica sicurezza ; infatti in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Ultimo aggiornamento

Martedi 19 Gennaio 2021